diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 44406 del 21/07/2016 Cc. (dep. 20/10/2016) Rv. 268268 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Richiesta del P.M. di confisca di cose per le quali detta misura è obbligatoria - Provvedimento di rigetto del giudice di pace in funzione di giudice dell'esecuzione - Abnormità.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268268-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI

È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, dopo aver pronunciato decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 cod. proc. pen., rigetta la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose in sequestro per le quali detta misura sia obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)