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Sez. L - , Sentenza n. 29250 del 06/12/2017 (Rv. 646395 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Malattia professionale - Notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro - Sufficienza - Condizioni - Conseguenze - Proponibilità della domanda giudiziaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646395-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di accertamento della permanente inidoneità alle mansioni dovuta a malattia di origine professionale, il lavoratore può limitarsi a comunicarne l’esistenza al datore di lavoro, manifestando con chiarezza la volontà di fare valere il diritto alla prestazione previdenziale, senza che rilevi, ai fini della proponibilità della domanda in sede giurisdizionale, che non abbia inoltrato una specifica domanda amministrativa e non abbia inviato la documentazione medica riguardante le sue patologie, ove questa già sia in possesso del datore di lavoro, o che quest’ultimo non abbia trasmesso all’Inail, pur essendovi obbligato, l’istanza del lavoratore medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che detta volontà fosse desumibile dal contenuto dell’atto di impugnazione del licenziamento, comminato in ragione della inidoneità permanente della ricorrente al lavoro di addetta alle pulizie).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)