Sez. L, Sentenza n. 165 del 09/01/2004 (Rv. 569356 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Diritto all'indennità temporanea - Condizioni per il sorgere del diritto - Denuncia dell'assicurato o notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro - Onere della prova relativo - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale specifica la previsione generale dell'art. 7, legge n. 533 del 1973) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto decorrere l'indennità temporanea dalla data dell'infortunio e non dalla denuncia da parte dell'infortunato, il quale non aveva provato che la notizia dell'infortunio fosse in precedenza giunta al datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 52, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)