Sez. 1, Sentenza n. 9193 del 03/02/2005 Ud. (dep. 08/03/2005) Rv. 231215 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Poteri del giudice - Possibilità di applicare di ufficio la continuazione tra i reati - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
In caso di pronunzia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata dalle parti e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze. Ne consegue che egli non può applicare d'ufficio la continuazione quando la stessa non sia stata oggetto di patteggiamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)