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Sez. 6, Sentenza n. 32004 del 10/04/2003 Cc. (dep. 29/07/2003) Rv. 228404 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sussistenza della continuazione tra i reati - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228404-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena per il reato ritenuto più grave, tenuto conto di eventuali circostanze, ed il contenimento entro il triplo dell'aumento applicato per i reati satellite. (Con l'occasione la Corte ha specificato che l'inammissibilità dell'impugnazione non viene meno per la sua eventuale provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 cod. proc. pen., di un autonomo potere di impugnazione - non può far valere per il solo pubblico ministero una sorta di "ripensamento", che non è consentito all'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti del negozio processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)