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Sez. L, Sentenza n. 9548 del 16/09/1993 (Rv. 483766 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Proposizione come autonomo del ricorso successivo a quello principale, senza portare a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni - Conseguente mancata riunione e decisione di uno solo dei due ricorsi - Influenza sulla validità della pronuncia - Esclusione - Successivo esame dell'altro ricorso - Preclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483766-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso (principale) per cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza, peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validità della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicità della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualità in cui la pronuncia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale, salvo che i ricorsi abbiano ad oggetto una sentenza che contenga due pronunzie relative a cause diverse pur se in unico processo, tal che la decisione del primo ricorso non incida su quella del secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)