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Sez. 2, Sentenza n. 2183 del 26/07/1973 (Rv. 365409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*

Il regime di riposo settimanale regolato dalla legge 22 febbraio 1934 n 370 - in conformita a quello delle convenzioni dell'organizzazione del lavoro n 14 del 25 ottobre 1921 e n 106 del 5 giugno 1957 - e impostato nel senso che al personale il quale presta la sua opera alle dipendenze altrui e dovuto ogni settimana un riposo domenicale di ventiquattro ore consecutive. Pertanto, normalmente, l'Obbligo del riposo settimanale puo ritenersi osservato soltanto se nessun periodo di sette giorni, comunque calcolato, resti privo di un giorno (ventiquattro ore consecutive) di riposo, preferibilmente in coincidenza con la domenica. (Conf 1162/69, mass n 339738).*

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1961 num. 1660

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)