Sez. U, Sentenza n. 1162 del 11/04/1969 (Rv. 339738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - OSSERVANZA DELLO OBBLIGO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - OSSERVANZA DELLO OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Il regime di riposo settimanale, regolato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 - in conformita a quello delle convenzioni dell' organizzazione del lavoro n. 14 del 25 ottobre 1921 e n. 106 del 5 giugno 1957, rese esecutive in Italia rispettivamente con RD 20 marzo 1924 n 580, e con DPR 23 ottobre 1961, n 1660, e impostato nel senso che al personale, che presta la sua opera alle dipendenze altrui, e dovuto ogni settimana un riposo domenicale di 24 ore consecutive, salve le eccezioni espressamente previste per le attivita determinate con DM 22 giugno 1935 (fabbriche di cemento, di gesso e vetrerie etc, per il personale addetto all'Esercizio ed alla manutenzione dei forni a fuoco continuo). L'Obbligo del riposo settimanale puo ritenersi osservato soltanto se nessun periodo di sette giorni, comunque calcolato, risulti privo di un giorno (ventiquattro ore consecutive) di riposo, preferibilmente in coincidenza con la domenica (giorno di riposo tradizionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 20/03/1924 num. 580 art. 1, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1961 num. 1660 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)