Sez. U, Sentenza n. 1455 del 10/02/1992 (Rv. 475648 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Istituti svolgenti attività di medio credito - Iscrizione dei dirigenti all'INPS e non all'INPDAI - Obbligatorietà.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che è norma non retroattiva) ed ai fini dell'identificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), dell'ente previdenziale presso il quale vanno assicurati i dirigenti degli istituti che esercitano attività di concessione di credito a medio termine (cosiddetto mediocredito), questa attività deve essere considerata di natura propriamente bancaria (con conseguente obbligo d'iscrizione all'INPS - invece che all'INPDAI - dei detti dirigenti), per tale dovendosi intendere non solo quella svolta dalle aziende di credito a norma dell'art. 2 del r.d.l. n. 375 del 1936 ma anche quella propria degli istituti di credito speciale di cui agli artt. 41 e segg. dello stesso r.d.l. (nonché degli enti successivamente istituiti per analoghe finalità), i quali assolvono la duplice funzione della raccolta del risparmio (in forme adeguate alla loro specialità e coerenti con i loro fini istituzionali) e dell'esercizio del credito (a medio o lungo termine) a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito della loro competenza territoriale; mentre in contrario sono irrilevanti, in particolare, sia il diverso grado di controllo cui detti istituti sono sottoposti sia il mancato svolgimento di alcune attività (deposito, sportello, cassette di sicurezza) sia l'erogazione di "mutui di scopo legale" sia, infine, l'attività di assistenza e consulenza delle imprese utenti, la quale - complementare e priva di autonomia rispetto all'attività principale (bancaria) e non partecipe dell'attività produttiva delle imprese finanziarie - non implica che l'attività di detti istituti possa considerarsi ausiliaria di quella delle (sole) imprese industriali finanziate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 41, Legge 27/12/1953 num. 963 art. 3, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)