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Sez. L, Sentenza n. 12866 del 15/12/1995 (Rv. 495101 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Regime previdenziale dei dirigenti - Aziende industriali - Nozione ex art. 3 legge n. 44 del 1973 - Attività ausiliarie - Previsione - "Ratio" - Complementarietà ontologica rispetto all'attività industriale - Necessità - Fattispecie relativa a impresa avente per oggetto l'acquisto di partecipazioni societarie.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495101-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Nell'ambito della previgente normativa in materia di classificazione delle imprese ai fini previdenziali (ora unitariamente disciplinata dalla legge n. 88 del 1989), il riferimento compiuto dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44 (integrativo dell'art. 3 della legge n. 967 del 1953) - nel fornire la nozione di azienda industriale rilevante ai fini dell'applicazione del regime previdenziale per i dirigenti gestito dall'I.N.P.D.A.I. - anche all'esercizio di "attività ausiliarie" di quelle di cui ai all'art. 2195, primo comma, n. 1) e 3) assume un valore diverso da quello alle "altre attività ausiliarie delle precedenti" contenuto nel n. 5) della citata disposizione del codice civile. Infatti, mentre quest'ultima previsione ha solo la funzione di precisare che anche lo svolgimento di attività ausiliarie può comportare l'acquisto della qualità di imprenditore con il conseguente assoggettamento all'iscrizione nel registro delle imprese commerciali, l'altra ha la funzione di assicurare ai dirigenti il più favorevole trattamento previdenziale del settore industriale in ipotesi di decentramento produttivo. In tale prospettiva non può assumere rilievo un'attività ausiliaria che sia - o possa essere - indiscriminatamente svolta in favore di imprese industriali e non industriali, ma è richiesto che l'attività ausiliaria sia astrattamente e per sua natura complementare a quella industriale, potendo tuttavia questa circostanza essere verificata anche in concreto. (Nella specie il giudice di merito aveva escluso l'applicabilità del regime assicurativo dei dirigenti industriali in riferimento ad impresa che utilizzava il proprio capitale nell'acquisto a fine di lucro di partecipazioni azionarie in altre società, prevalentemente ma non esclusivamente a carattere industriale, provvedendo, nel partecipare ai momenti decisionali, al coordinamento - ma non all'assistenza - tecnico - finanziario di quelle di cui possedeva le quote di maggioranza. La S.C. nel confermare la sentenza impugnata ha rilevato la logicità del rilievo secondo cui l'autonomia della società in questione riguardava non solo gli interessi ma anche gli scopi perseguiti, senza quel collegamento funzionale costituente la caratteristica dell'attività ausiliaria).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)