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Sez. L, Sentenza n. 5303 del 04/12/1989 (Rv. 464449 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RITARDATO PAGAMENTO - DEDUZIONE DI UN MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - INTERO RISARCIMENTO LIQUIDABILE - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464449-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RITARDATO PAGAMENTO - DEDUZIONE DI UN MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - INTERO RISARCIMENTO LIQUIDABILE - DETERMINAZIONE.*

Nel caso di ritardato pagamento di prestazione pecuniaria previdenziale, ove il creditore abbia lamentato un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per la mancata percezione di interessi bancari in misura superiore a quella legale, l'intero risarcimento liquidabile al creditore è pari a quello derivante dall'applicazione del tasso bancario, dovendosi il "maggior danno" di cui alla predetta norma intendersi come equivalente di ciò che eccede il danno risarcito in via presuntiva dagli interessi legali spettanti ai sensi del primo comma dello stesso articolo. (Conf 5294/89, sez. Unite; (Conf 260/88, mass n 456839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)