Sez. 1, Sentenza n. 440 del 14/02/1966 (Rv. 320875 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CAUSE SOPRAVVENUTE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CAUSE SOPRAVVENUTE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il principio sancito nell'art.41, primo capoverso, del codice penale -secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento- torna applicabile anche in tema di responsabilita civile. I semplici antecedenti materiali, che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, non hanno concorso a produrre l'evento dannoso finale, restano estranei al rapporto di causalita. *
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)