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Sez. 1, Sentenza n. 440 del 14/02/1966 (Rv. 320875 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CAUSE SOPRAVVENUTE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320875-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CAUSE SOPRAVVENUTE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio sancito nell'art.41, primo capoverso, del codice penale -secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento- torna applicabile anche in tema di responsabilita civile. I semplici antecedenti materiali, che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, non hanno concorso a produrre l'evento dannoso finale, restano estranei al rapporto di causalita. *

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)