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Sez. 1, Sentenza n. 13180 del 26/11/1999 (Rv. 531521 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Cartella esattoriale - Contenuto necessario - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531521-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

In tema d'esazione delle sanzioni amministrative da violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la cartella esattoriale è finalizzata solo all'esazione della somma nei confronti di soggetto che si presume, secondo il regolare svolgimento del complesso iter previsto dal codice della strada e dalla legge n. 689 del 1981, sia stato posto a conoscenza dell'infrazione, con la contestazione o la notificazione del verbale di contravvenzione, ed abbia già ricevuto l'ordinanza ingiunzione, atto questo che, contenendo l'irrogazione della sanzione, deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione, oltre che dei particolari della condotta sanzionata, anche dell'autorità che abbia formato in concreto l'ordinanza ingiunzione. Da ciò consegue che sia sufficiente che la cartella contenga solo in sintesi gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario possa individuare a quale infrazione si riferisca il pagamento richiesto ricollegando così infrazione e pagamento

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)