Sez. 2, Sentenza n. 32430 del 09/07/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 260243 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - IN GENERE | Notificazioni eseguite per via telematica a persona diversa dall'imputato - L. 24 dicembre 2012, n. 228, modificativa dell'art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino per i quali il D.M. attestante l'idoneità dei servizi di comunicazione è stato emesso prima della entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - FORMA - IN GENERE
Le disposizioni relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato, previste dal D.L. 28 ottobre 2012, n. 179 - convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - entrano in vigore il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli Uffici giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non valide le notificazioni effettuate per via telematica dal Tribunale di Torino, ufficio giudiziario per il quale l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione era già stata attestata con decreto in data 12 settembre 2012 del Ministro della Giustizia emesso - ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 51, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)