Sez. U, Sentenza n. 32243 del 26/06/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264864 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - IN GENERE | L. 24 dicembre 2012, n. 228, modificativa dell'art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Notificazioni eseguite per via telematica a persona diversa dall'imputato prima del 15 dicembre 2014 - Uffici giudiziari per i quali il D.M. attestante l'idoneità dei servizi di comunicazione è stato emesso prima della entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 - Possibilità.
NOTIFICAZIONI - FORMA - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato o indagato eseguite, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia (In motivazione la Corte ha chiarito che per gli Uffici giudiziari già autorizzati non trova applicazione l'art. 16, comma nono, lett. c-bis del D.L. n. 179 del 2012, che fa decorrere dal 15 dicembre 2014 l'efficacia delle norme relative alle notificazioni per via telematica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 51, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)