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Sez. 1, Sentenza n. 7058 del 16/12/1997 Cc. (dep. 21/01/1998) Rv. 209352 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Condanna per reato previsto in decreto-legge non convertito - Revoca - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209352-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

La revoca della condanna definitiva prevista dall'art. 673 cod. proc. pen. per l'ipotesi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice si applica anche nel caso di norma incriminatrice contenuta in un decreto-legge decaduto per mancata conversione. Ed invero, la decadenza di un decreto-legge ha effetti maggiori della abrogazione, poiché fa venir meno sin dall'origine la norma decaduta, determinando una situazione sostanzialmente assimilabile a quella dell'efficacia "ex tunc" della dichiarazione di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)