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Sez. 6, Sentenza n. 244 del 23/01/1995 Cc. (dep. 06/05/1995) Rv. 201189 - 01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Legge processuale | Decreto legge - Decadenza - Effetti - Caducazione "ex novo" - Applicabilità del decreto da parte del giudice di appello per correggere l'eventuale erronea applicazione fattane dal primo giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201189-01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Legge processuale

La decadenza di un decreto legge ha effetti maggiori della abrogazione, perché fa venir meno "ab origine" la norma decaduta, determinando una situazione sostanzialmente assimilabile alla dichiarazione di incostituzionalità, la quale preclude non solo l'applicazione diretta della norma nel momento in cui il giudice compie un atto processuale, ma anche l'applicazione indiretta da parte del giudice che effettua il controllo dell'atto nell'apposita fase ritualmente instaurata. Ne consegue che nel giudizio d'appello avverso rigetto di istanza di scarcerazione, svolto a seguito della decadenza del D.L. 14 settembre 1994 n. 440, il giudice di appello, non potendo applicare le norme di tale decreto, non può correggere l'eventuale erronea applicazione fattane del G.I.P..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 14/07/1994 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)