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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18692 del 27/07/2017 (Rv. 646032 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo – Indennità suppletiva di clientela – Natura del credito – Art. 2751 bis c.c. - Fondamento - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646032-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo, il credito dell’agente per indennità suppletiva di clientela, non avendo natura retributiva ma configurandosi come un compenso indennitario volto a ristorare l’agente del pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela, non gode del privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 3 c.c., il cui fondamento è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato e destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 3, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)