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Sez. 2 - , Sentenza n. 35461 del 02/07/2019 Ud. (dep. 02/08/2019) Rv. 277074 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Appello – Improcedibilità per incapacità irreversibile dell’imputato a stare in giudizio – Salvezza delle statuizioni civili del primo grado – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277074-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'incapacità irreversibile dell'imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilità di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che è immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)