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Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015 (Rv. 636495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Sentenza d'appello - Rapporto in contestazione - Qualificazione diversa da quella data dal giudice di primo grado - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

La diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d'appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell'impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purchè egli operi nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)