Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007 (Rv. 599028 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO | Sentenza d'appello - Rapporto in contestazione - Qualificazione diversa da quella data dal giudice di primo grado - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
Il giudice d'appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Il principio è stato applicato dalla S.C. nel caso di domanda di pagamento proposta con riguardo ad un contratto plurilaterale - stipulato da un terzo con la parte appellata ed a favore dell'appellante - invece qualificato dal giudice d'appello come "delegatio promittendi", a seguito della quale l'appellata si era obbligata verso l'appellante ad adempiere ad un'obbligazione gravante sul terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)