Sez. L, Sentenza n. 4880 del 26/10/1978 (Rv. 394590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - IMPIEGATI ED OPERAI - CRITERI DISTINTIVI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERIO DISCRIMINANTE TRA GLI IMPIEGATI D'ORDINE E GLI INTERMEDI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - IMPIEGATI ED OPERAI - CRITERI DISTINTIVI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERIO DISCRIMINANTE TRA GLI IMPIEGATI D'ORDINE E GLI INTERMEDI.*
In Sede di legittimita puo sindacarsi soltanto la Determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto per distinguere la categoria impiegatizia da quella operaia, mentre non e sindacabile, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere che le mansioni svolte dal dipendente comportino lo inquadramento nell'una o nell'altra categoria. Costituisce un valido criterio di discriminazione, fra la categoria impiegatizia d'ordine e quella operaia intermedia, quello dell'inerenza al processo organizzativo (tecnico-amministrativo) o soltanto a quello produttivo dell'impresa, poiche nell'un caso e non anche nell'altro la collaborazione assume i connotati della cooperazione che caratterizza il rapporto d'impiego e sull'altro si concretizza in un apporto generico al processo produttivo. (V 1961/72, mass n 359071).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)