Sez. U, Sentenza n. 1961 del 20/06/1972 (Rv. 359071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIFFERENZE CON L'OPERAIO - CATEGORIA OPERAIA SPECIALE OD INTERMEDIA - CRITERIO DISTINTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIFFERENZE CON L'OPERAIO - CATEGORIA OPERAIA SPECIALE OD INTERMEDIA - CRITERIO DISTINTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di rapporto di lavoro subordinato, nel caso di previsione normativa o convenzionale della categoria operaia speciale od intermedia, la distinzione tra le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine richiede una penetrante indagine, potendo queste ultime concretarsi anche in attivita materiali (non manuali, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attivita intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dell'imprenditore), ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di propria iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore. Valido criterio di discriminazione, in tal caso, rimane quello della inerenza al processo organizzativo (tecnico-amministrativo) o soltanto a quello produttivo dell'impresa, poiche nell'un caso la collaborazione assume i connotati della cooperazione che caratterizza il rapporto d'impiego e nell'altro si concretizza in un generico apporto al processo produttivo. L'accertamento del giudice di merito relativo all'inquadramento del lavoratore nell'una o nell'altra categoria professionale e incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. (V 1444'69, mass n 340218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)