Sez. 5 - , Ordinanza n. 26757 del 12/09/2022 (Rv. 665851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata 2018 - Ambito di applicazione - Controversie relative a sanzioni per pagamento tardivo di tributo - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata, la controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché la c.d. "definizione a zero" delle sanzioni è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, ivi compresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppur tardivo.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)