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Sez. 5 - , Sentenza n. 36037 del 22/11/2021 (Rv. 663054 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Definizione agevolata 2018 - Controversie tributarie relative a sanzioni – Definizione “a zero” della sanzione – Presupposti – Definizione del rapporto relativo al tributo – Significato. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663054-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di definizione agevolata, in caso di controversie tributarie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (sulla cd. "rottamazione-ter"), la "definizione a zero" della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato "definito", e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria (principale) secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario (annullamento dell'atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata, pagamento del tributo, ecc.).

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 3, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)