Sez. 2, Sentenza n. 166 del 10/01/1996 (Rv. 495306 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di clausole onerose, l'accertare se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non conforme al cit. art. 1341 il richiamo numerico di quattordici condizioni generali di contratto, non tutte integranti clausole vessatorie, sull'insieme di diciotto clausole, sul rilievo che tale richiamo non fosse sufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)