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Sez. 3, Sentenza n. 4793 del 13/04/2000 (Rv. 535660 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Requisito della specifica approvazione per iscritto - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535660-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di clausole onerose, l'accertamento del requisito della specifica approvazione per iscritto involge una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Ai fini dell'indagine sul corretto esercizio del potere attribuito al giudice di merito, può ritenersi rispettato il requisito in questione nel caso di completa riproduzione del contenuto della clausola (ma in caso contrario esso può ritenersi ugualmente osservato sulla base di altri elementi probatori) o, quanto meno, quando vi sia indicazione congiunta del numero o della lettera della clausola e del suo contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)