Sez. U - , Ordinanza n. 28022 del 26/09/2022 (Rv. 665678 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atto amministrativo dell'ASL - Prescrizioni imposte a sportivi professionisti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'impugnazione proposta contro il provvedimento di una ASL che, nell'ambito delle misure discrezionali per contrastare la diffusione del Covid-19, dispone l'isolamento domiciliare degli sportivi professionisti contagiati, anziché il cd. "isolamento in bolla", e si traduce in un divieto al regolare svolgimento dei campionati che solo indirettamente incide sul peculiare assetto degli interessi, individuali e collettivi, coinvolti, non è giustiziabile dal giudice ordinario ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, con esclusione della sua giurisdizione esclusiva, ex artt. 133, comma 1, lett. z-septies e 135, comma 1, lett. q-sexies c.p.a., la quale ricomprende solo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque direttamente incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 com. 1 lett. Q-6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z-7 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)