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Sez. U - , Sentenza n. 3101 del 02/02/2022 (Rv. 663841 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE CONI e | Federazioni sportive nazionali - Controversie in tema di regolare assunzione delle cariche associative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663841-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE CONI e

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni sportive nazionali, relativi a decisioni sulla regolare assunzione di cariche associative, sono soggette alla giurisdizione statale, in particolare, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che, non venendo in rilievo l'applicazione di norme finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo - le stesse, pur se attinenti all'organizzazione del CONI o delle Federazioni, assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico statale, che tutela i diritti in cui si esplica la personalità dell'individuo anche nell'ambito delle formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto pubblico.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 1, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)