Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170231 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI.*
Il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico, nella consapevolezza, anche, di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, divenuto, così, "causa comune" (civilisticamente intesa) dell'agire del singolo e dell'ente. Naturalmente non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)