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Sez. 6, Sentenza n. 14223 del 03/06/1989 Ud. (dep. 25/10/1989) Rv. 182338 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - DOLO - CONOSCENZE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ REALIZZATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182338-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - DOLO - CONOSCENZE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ REALIZZATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, è richiesta la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione, condividendone le finalità, con netta autonomia materiale e psicologica rispetto ai reati programmati. È necessario e sufficiente che l'adesione si manifesti con contributi del singolo innestati nella struttura associativa, in vista del perseguimento dei suoi scopi, mentre non è richiesto da parte di ogni partecipe la conoscenza di tutti i particolari della struttura organizzativa dell'associazione (persone e mezzi) e delle attività realizzate (quantitativi e ricavi dello spaccio). (V mass n 170231; (V mass n 179288).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)