Sez. U, Sentenza n. 5942 del 18/05/1992 (Rv. 477264 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Controversie instaurate contro la FAO per rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima svoltisi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Extraterritorialità della sede centrale della FAO - Portata - "Vocatio in ius" da parte dell'Organizzazione davanti al giudice italiano anche per controversie di lavoro - Ammissibilità - Instaurazione di tali controversie da parte dei lavoratori - Giurisdizione del Tribunale amministrativo dell'OIL con sede a Ginevra.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
Le controversie instaurate contro la FAO, relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima svoltisi in Italia, esulano dalla giurisdizione del giudice italiano, atteso che la sezione 16 dell'art. VIII del cosiddetto accordo di sede FAO, concluso in Washington il 31 ottobre 1950 e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951 n. 11, sancisce in favore di detta Organizzazione - come risulta dall'interpretazione di tale norma in relazione alla sezione 14 dell'art. VII dello stesso accordo, nonché dai comportamenti tenuti dalle parti nell'applicazione di esso, in particolare, dallo scambio di note tra la FAO ed il Governo Italiano in ordine all'attuazione dell'obbligo contemplato dalla sezione 31 (a) dell'art. IX della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1951 n. 1740) - un'immunità giurisdizionale (rispetto al giudice italiano) non limitata alla sede ed ai beni della FAO medesima, intendendosi l'extraterritorialità della sua sede centrale nel senso che tutte le controversie proposte contro la FAO sono sottratte alla giurisdizione italiana, che peraltro l'Organizzazione può adire (ove lo ritenga opportuno) anche per la soluzione di controversie di lavoro, le quali, in quanto promosse dai lavoratori, spettano invece, senza che ciò risulti in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., alla giurisdizione del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro con sede a Ginevra.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 16/05/1947 num. 546, Tratt. Internaz. 31/10/1950, Legge 09/01/1951 num. 11, Legge 24/07/1951 num. 1740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)