Sez. U, Sentenza n. 1237 del 23/01/2004 (Rv. 569637 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Controversie instaurate contro la F.A.O. per rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima organizzazione svoltisi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Del Tribunale amministrativo dell' OIL - Sussistenza - Dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 11, e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Le controversie instaurate contro la FAO, relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima svoltisi in Italia, esulano dalla giurisdizione del giudice italiano, atteso che la sezione 16 dell'art. VIII del cosiddetto accordo in sede FAO, concluso in Washington il 31 ottobre 1950 e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951 n. 11, sancisce in favore di detta Organizzazione - come risulta dall'interpretazione di tale norma in relazione alla sezione 14 dell'art. VII dello stesso accordo, nonché dai comportamenti tenuti dalle parti nell'applicazione di esso, in particolare, dallo scambio di note tra la FAO ed il Governo Italiano in ordine all'attuazione dell'obbligo contemplato dalla sezione 31 (a) dell'art. IX della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1951 n. 1740) - un'immunità giurisdizionale (rispetto al giudice italiano) non limitata alla sede ed ai beni della FAO medesima, ma estesa anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti (nella specie, impugnazione di un licenziamento), ricomprese, in quanto promosse dai lavoratori, nella giurisdizione del tribunale amministrativo dell'OIL. Tale regime non risulta in contrasto con gli artt. 3, 11 e 24 Cost., realizzandosi un sistema che non solo è imperniato su di un giudice terzo rispetto alle parti, ed è esente da limiti che degradano nel processo le posizioni soggettive riconosciute dal diritto sostanziale e non frappone all'attore ostacoli irragionevoli alla tutela del diritto vantato, mentre è ininfluente la circostanza che il giudice stesso sia straniero, in quanto le limitazioni di sovranità, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, sono legittime anche quando gli effetti delle medesime interferiscano con i diritti dei cittadini, purché, come nella specie, dette interferenze non si traducano in lesione di garanzie costituzionali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Legge 16/05/1947 num. 546, Legge 09/01/1951 num. 11, Legge 24/07/1951 num. 1740, Tratt. Internaz. 31/10/1950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)