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Sez. 2, Sentenza n. 315 del 06/02/1971 (Rv. 349824 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - PENSIONE DI INVALIDITA - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA - INDICAZIONE 'MISURA DI LEGGÈ NELLA SENTENZA - DECORRENZA DAL DEFINITIVO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'INPS.*
Stato
decisa il 1971-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349824-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - PENSIONE DI INVALIDITA - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA - INDICAZIONE 'MISURA DI LEGGÈ NELLA SENTENZA - DECORRENZA DAL DEFINITIVO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'INPS.*

Qualora, in tema di pensione di invalidita, il giudice di merito non abbia esaminato ex professo la questione relativa alla data di decorrenza degli interessi, non essendo essa stata sollevata, il generico richiamo, contenuto nel dispositivo della sentenza, alla 'misura di leggè va interpretato nel senso che questa formula comporti un richiamo alla legge anche per quanto concerne gli interessi, sui ratei scaduti e non pagati della pensione, onde la decorrenza di essi deve ritenersi fissata a norma dell'art 99 ultima parte, RD 4 ottobre 1935, n 1827, nel testo modificato dall'art 2 della legge 5 febbraio 1957, n 18, secondo cui gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla data in cui l'organo dell' INPS, tenuto a pronunziarsi in via definitiva abbia, in modo espresso o tacito, respinto la domanda di pensione. (V 301'71' 1092'69, mass n 339614' 110'69, mass n 337991).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99, Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)