Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 02/04/1969 (Rv. 339614 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA.*
La 'data di reiezione della domanda di prestazioné, posta dal capoverso dell'art.2 della legge 5 febbraio 1957, n.18, quale momento per la decorrenza degli interessi legali sugli arretrati della pensione di previdenza, non puo che coincidere con quella in cui l'ultimo organo dell' INPS tenuto a pronunziarsi, abbia, in modo espresso o tacito, respinto l'istanza di pensione. (nella specie, il provvedimento reiettivo della Sede provinciale era stato riformato dal comitato esecutivo con provvedimento favorevole all'istante ed i giudici di merito avevano attribuito gli interessi a far data dal primo provvedimento).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)