Sez. L, Sentenza n. 7145 del 09/05/2003 (Rv. 562839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa alla presentazione della richiesta di audizione da parte del lavoratore destinatario di contestazione disciplinare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo non per vizi della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'applicare l'art. 86, comma sesto, del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il quale prevede il maggior termine, rispetto a quello di cinque giorni stabilito dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, di dieci giorni per la presentazione della richiesta di audizione, aveva ritenuto che il termine "presentare" equivalesse a far pervenire e non già a spedire, non potendosi fare carico al datore di lavoro di attendere indefinitamente una comunicazione spedita ma non pervenuta nel termine e gravando invece sul lavoratore il rischio volontariamente assunto del ritardo nella presentazione a mezzo spedizione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)