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Sez. L, Sentenza n. 5346 del 16/03/2004 (Rv. 571218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al Giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al trattamento economico previsto dal C.c.n.l. per i dipendenti delle cartiere.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al Giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità in favore dei dipendenti di aziende esercenti l'industria della carta e del cartone della maggiorazione del 6 per cento prevista dall'art. 9 del C.c.n.l. per i lavoratori delle cartiere, ritenendo il termine "cartiera" contenuto in detto contratto riferibile non già alla azienda cartaria, ma allo stabilimento industriale per la fabbricazione della carta.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)