Sez. 2, Sentenza n. 11207 del 13/11/1993 (Rv. 484318 - 01)
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia | Separazione di fondi appartenenti allo stesso proprietario - Assenza di disposizione relativa alla servitù ex art. 1062 comma secondo - Nozione.
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia
In tema di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, la disposizione del comma secondo dell'art. 1062 cod. civ., nel richiedere l'assenza di una disposizione relativa alla servitù all'atto della separazione dei fondi appartenenti allo stesso proprietario non va intesa nel senso restrittivo che una qualsiasi clausola relativa alla servitù sia sufficiente a rendere inoperante la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma nel senso di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza di legge determina il sorgere della corrispondente servitù, convertendo la situazione di fatto in una situazione di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)