Sez. 2, Sentenza n. 281 del 14/01/1997 (Rv. 501720 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Impedimento - Contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione - Regolamentazione dello stato di fatto incompatibile con la volontà di lasciarlo immutato - Idoneità.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
La volontà del proprietario, impeditiva della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., è utilmente manifestata non solo se il dante causa, nell'atto di separazione di due fondi, ha espressamente dichiarato di voler escludere la costituzione della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra essi, ma anche se, in assenza di esplicito riferimento alla servitù, ha convenuto una regolamentazione del relativo stato di fatto incompatibile con la volontà di lasciarlo integro e immutato e come tale idoneo alla costituzione, "ope legis" della corrispondente servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)