Sez. 1, Sentenza n. 15784 del 02/07/2010 (Rv. 613928 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Esecuzione dell'opera a regola d'arte - Obbligo a carico dell'appaltatore - Conseguenze - Responsabilità per la negligente esecuzione - Condizioni - Concorso di colpa del direttore dei lavori - Rilevanza - Limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, il più ristretto margine di autonomia del quale l'appaltatore gode rispetto all'appalto privato non esclude il suo obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, anche nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, e non fa quindi venir meno la sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione stessa per la negligente esecuzione dell'opera, indipendentemente dalla nomina del direttore dei lavori, il cui concorso di colpa, ove ne sia fornita la prova, può determinare al più una riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., assumendo egli la qualifica di organo tecnico straordinario e quindi la veste di agente dell'Amministrazione committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)