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Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 31/07/2002 (Rv. 556453 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Ridotta autonomia dell'appaltatore - Danni cagionati a terzi - Responsabilità esclusiva dell'appaltatore - Sussistenza - Responsabilità concorrente od esclusiva dell'amministrazione committente - Rispettive condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556453-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori di opere private (obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, continua ingerenza dell'amministrazione appaltante), ecc.), margini di autonomia, perciò, di regola, è da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)