Sez. 1, Sentenza n. 9547 del 30/04/2014 (Rv. 631086 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di borsa - Disciplina anteriore alla legge n. 1 del 1991 - Mancata contestazione dell'estratto conto ove sia stato annotato un ordine di borsa - Conseguenze.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nel vigore della disciplina anteriore alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, la mancata contestazione dell'estratto conto in cui sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, acquista, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, valore di conferma del conferimento di detto ordine.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)