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Sez. 3, Sentenza n. 7517 del 12/08/1997 (Rv. 506700 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Disciplina anteriore alla Legge n. 1 del 1991 - Mandato a compiere operazioni borsistiche - Necessità di forma scritta - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506700-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nel vigore della disciplina anteriore alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 la forma scritta non è richiesta per i contratti di borsa, sicché la mancata contestazione dell'estratto conto in cui sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa acquista valore di conferma, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, del conferimento del mandato a compiere operazioni borsistiche.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)