Sez. 2, Sentenza n. 3818 del 29/03/2000 (Rv. 535146 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Di valore superiore alla competenza del giudice di pace - Separazione dalla domanda principale e rimessione al giudice superiore - Violazione dell' art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Rimessione di tutta la causa al giudice superiore - Obbligatorietà- Fattispecie in cui peraltro è stata esclusa la proposizione con procedura monitoria della domanda di condanna al pagamento degli onorari professionali.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale (principio affermato peraltro in una fattispecie in cui la Cassazione ha escluso esser sufficiente a configurare un ordinario processo di cognizione, anziché un procedimento monitorio, la circostanza che la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni professionali non sia corredata dal parere del consiglio dell'ordine e non superi i minimi di tariffa, come tali obbligatori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)