Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007 (Rv. 595435 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Di valore superiore alla competenza del giudice di pace - Separazione dalla domanda principale e rimessione al giudice superiore - Violazione dell' art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Rimessione di tutta la causa al giudice superiore - Obbligatorietà.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)