Sez. 5, Sentenza n. 2637 del 07/02/1994 Ud. (dep. 03/03/1994) Rv. 197282 - 01
Reati fallimentari - In genere | Responsabilità del socio accomandante di società in accomandita semplice - Duplicità di ipotesi - Dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 147, secondo comma legge fall. - Socio amministratore di fatto - Fondamento: norme concernenti la responsabilità del fallito e, rispettivamente, le persone diverse dal fallito - Fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale - Irrilevanza della dichiarazione di fallimento - Ragione.
Reati fallimentari - In genere
La responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può essere ricollegata a due diverse situazioni: - come socio divenuto illimitatamente responsabile, per essersi indebitamente ingerito nell'amministrazione della società, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, secondo comma legge fall., venendo così a possedere, con lo "status" di fallito la necessaria qualifica soggettiva; - come amministratore di fatto della s.a.s. dichiarata fallita, a prescindere dallo "status" di fallito, bastando a conferirgli la soggettività attiva l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale, com'è previsto dall'art. 223 legge fall.re. Nel primo caso la sua responsabilità trova fondamento nel capo primo, titolo sesto della legge fallimentare (reati commessi dal fallito, art. 216-222); nel secondo caso, nel capo secondo dello stesso titolo reati commessi da persone diverse dal fallito, art. 223-235 - di cui l'amministratore (ufficialmente investito della carica o amministratore di fatto) è diretto destinatario. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale, nella quale la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza della mancata estensione del fallimento agli imputati, dal momento che la responsabilità penale era stata configurata sotto il secondo dei due profili enunciati sopra). (Conf. sez. V, n. 180, C.C. 1 febbraio 1994, Santopietro).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)