Sez. 5, Sentenza n. 14531 del 14/12/2016 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269594 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Responsabilità del socio accomandante di società in accomandita semplice - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo "status" di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 l. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente "extraneus" nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 222, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)