Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Lesione della salute di rilevante entità - Perdita definitiva della capacità di lavoro - Danno patrimoniale - Sussistenza - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Presupposti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE
La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro).
Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)