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Sez. 3, Ordinanza n. 27353 del 22/10/2024 (Rv. 672545-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Minore non percettore di reddito - Danno da riduzione della futura capacità di guadagno - Prova presuntiva in ragione della percentuale di invalidità permanente riportata - Ammissibilità - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672545-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacità di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)