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Sez. 1, Sentenza n. 2575 del 29/03/1999 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213355 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione - Divieto di reiterazione - Operatività anche nel caso in cui la prima sospensione sia stata concessa prima dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n.165, introduttiva del divieto.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213355-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione di pena detentiva per la stessa condanna, previsto dall'art.656, comma 7, c.p.p., nel testo introdotto dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165, opera anche nel caso in cui la prima sospensione sia stata concessa anteriormente all'entrata in vigore di detta legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 7 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)